Circolare n. 123/2023 Oggetto: Tributi – Lavoro - Welfare aziendale, fringe benefit e premi di risultato – Circolare INPS n. 49 del 31 maggio 2023. Con la circolare in oggetto, l’Inps fornisce le istruzioni sulla disciplina del welfare aziendale e dei premi di risultato facendo in primo luogo, una ricognizione del quadro normativo riguardante le misure volte a favorire gli interventi di welfare aziendale e il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare. L’articolo 51, comma 2 e comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ha subito infatti numerose modifiche negli ultimi anni, come viene ricordato dall’istituto nella premessa. Si segnalano di seguito le principali indicazioni dell’Istituto.
Fringe benefit fino a 3000 euro - Come è noto, l'art. 40, comma 1, del D.L. 48/2023 (c.d. decreto lavoro) ha previsto, e solo per il periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2 TUIR, l'elevazione da 258,23 euro a 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 3 TUIR, includendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Pertanto, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione previsto dall'art. 51, comma 3 TUIR con una soglia di esenzione fino a 258,23 euro che non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente. Inoltre, resta ferma, in ogni caso, la regola generale per cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite previsto dalle disposizioni il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Bonus carburante 2023 - L’INPS ricorda anche la totale assoggettabilità ai fini contributivi del bonus carburante prevista per il 2023, che consente la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell'art. 51, comma 3 TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore, i quali, pertanto, restano esclusi dalla base imponibile ai soli fini della imposizione fiscale. 2
Welfare aziendale e contributo di solidarietà del 10% - L'Inps, con la circolare in commento chiarisce che i contributi versati ai fondi di previdenza complementare nonché a quelli di assistenza sanitaria integrativa, a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato detassabile sono sempre da assoggettare al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.