


Il decreto PNRR 4 (DL n. 19/2024 convertito dalla L. n. 56/2024) ha inasprito le sanzioni in materia di somministrazione, appalti e distacco illeciti ampliando le fattispecie di rilevanza penale previste dalla legge Biagi (art. 18 del D.lgvo n. 276/2003).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato sull’argomento fornendo alcune indicazioni operative relativamente a due aspetti: il primo riguarda l’esatto importo delle ammende da applicare e il meccanismo della recidiva mentre il secondo riguarda il regime di applicazione delle nuove sanzioni.
In particolare, su quest’ultimo aspetto l’Ispettorato ha precisato che:
per le condotte illecite poste in essere dal 2 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL n. 19/2024) si applicano le nuove sanzioni penali;
per le condotte poste in essere prima del 2 marzo 2024 ed esaurite prima di tale data si applicano le vecchie sanzioni di natura amministrativa;
per le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 ma proseguite dopo tale data si applicano esclusivamente le nuove sanzioni penali; in tal caso, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori, il periodo antecedente al 2 marzo scorso concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende.
Per quanto riguarda invece la recidiva, va tenuto conto che la sanzione del 20% introdotta all’art. 18, comma 5-quater, D.lgvo n. 276/2003 per i datori di lavoro destinatari di sanzioni penali per i medesimi illeciti – appalto, distacco e somministrazione illecita – nei tre anni precedenti, va a sovrapporsi con la maggiorazione del 40% già prevista dall’art. 1, comma 445, lettere d) ed e), della legge n. 145/2018. L’Ispettorato ha infatti precisato che in caso di recidiva troveranno applicazione entrambe le maggiorazioni.